Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo
Applicabilità
Sulla base della L. R. 3/2020 i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado NON sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f):
• dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e sue variazioni;
• copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e sue variazioni;
• dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
Per questo motivo non sono pubblicati i dati di cui ai punti 7, 8 e 9 dell’elenco sottostante.
Riferimenti normativi
Art. 2, c. 1, punti 1, 2 e 3, L. 441/1982
Art. 3, L. 441/1982
Artt. 6 e 7 L.R. 3/2020 (Regione Trentino Alto Adige)
Contenuto dell'obbligo
È individuato nel Consiglio di Amministrazione l’organo di amministrazione e gestione della A.P.S.P., in quanto in esso si concentrano competenze riguardanti: l’adozione di regolamenti interni e delle modifiche statutarie, la definizione dell’organigramma, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività istituzionale, l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi al Consiglio di Amministrazione; per ogni membro vengono pubblicati:
1. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
2. il curriculum vitae;
3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
4. gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
5. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
7. la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico];
8. la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili);
9. l'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].
L’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 e s.m. esclude la corresponsione dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza agli amministratori degli enti - tra cui le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 - che siano “ soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.
Nel tempo anche il Ministero della Funzione pubblica ha manifestato un orientamento consolidato su tale impostazione allineandosi alla giurisprudenza contabile sulla definizione di “lavoratori” contenuta nel dettato normativo (nel recente passato venivano considerati lavoratori in quiescenza solo i dipendenti e non anche gli autonomi).
L'Ente ha sempre applicato il suddetto dettato normativo. E' stato peraltro aggiornato anche il Regolamento Aziendale di Organizzazione sulla base di tale impostazione (link)
Organo: Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione e Presidente non sono titolari della carica di nessun ufficio aziendale dedicato.
Contatti della Segreteria dell'Ente con anche funzioni di supporto dell’organo di amministrazione e gestione:
Telefono centralino: 0461/613711
Email: info[at]sangiovanni.tn.it
PEC: protocollo[at]pec.sangiovanni.tn.it
Ulteriori documenti
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Ultima modifica: Martedì, 28 Luglio 2026