Cessati dall'incarico
Riferimenti normativi
Art. 2, c. 1, punti 2 e 3, L. 441/1982
Art. 4, L. 441/1982
Contenuto dell'obbligo
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi al Consiglio di Amministrazione cessato; per ogni membro vengono pubblicati:
1. l'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;
2. il curriculum vitae;
3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
4. gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
5. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
7. le copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
8. la copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili);
9. la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].
L’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 e s.m. esclude la corresponsione dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza agli amministratori degli enti - tra cui le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 - che siano “ soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.
Nel tempo anche il Ministero della Funzione pubblica ha manifestato un orientamento consolidato su tale impostazione allineandosi alla giurisprudenza contabile sulla definizione di “lavoratori” contenuta nel dettato normativo (nel recente passato venivano considerati lavoratori in quiescenza solo i dipendenti e non anche gli autonomi).
L'Ente ha sempre applicato il suddetto dettato normativo. E' stato peraltro aggiornato anche il Regolamento Aziendale di Organizzazione sulla base di tale impostazione (link)
Ultima modifica: Venerdì, 24 Luglio 2026